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Danno cagionato dai vostri animali

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Legge - Legge
Art. 2052 Codice civile (1942)
Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in
uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la
sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso
fortuito.
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