Art. 1496 Codice civile
Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi
speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono,
si osservano le norme che precedono
Categoria: Legge
Misure in materia fiscale
L. 21/11/2000 n. 342 art. 32
Misure in materia fiscale
Art. 32.
(Dísposízioni in materia di spese veterínaríe)
1. Nell’articolo 13-bis, comma 1, dei testo unìco delle imposte sui
redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, dopo la
lettera c) è inserita la seguente:
“c-bís) le spese veterinarie, fino all’ímporto dì lire 750.000,
limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto dei
Ministero delle finanze sono individuate le tipologíe di animali per le
quali spetta la detraibilità delle predette spese;”.
2. Le disposizioni dei comma 1 si applicano a partire dal periodo
d’imposta 2000.
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione dei
comma 1, stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale» dello stato di
previsione dei Ministero dei tesoro, dei bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 2000,
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
4. In sede di prima applicazione, il decreto dei Minìstero delle
finanze dì cui alla lettera c bís) dei comma 1 dell’articolo 13-bis dei
citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei
Presidente della Repubblica n. 917 dei 1986, introdotta dal comma 1
dei presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Decreto Sirchia sul cani
ORDINANZA DEL MINISTRO SIRCHIA
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visti i reiterati e sempre più frequenti episodi di aggressione da parte
di cani di razza particolarmente pericolosa, quali i Pit-bull;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare – in attesa della
emanazione di una disciplina normativa organica in materia –
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività o
potenziale pericolosità di cani pit-bull e di altri incroci o razze con
spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della
classificazione della Federazione Cinologica Internazionale;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con
lo scopo di svilupparne l’aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito
all’art. 1, commi 2 e 3, della legge l4 dicembre 2000, n. 376.
Art. 2.
Art. 659 Codice penale (1930)
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti
sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo
strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero
gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino
a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila.
Si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una
professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le
prescrizioni dell’Autorità.
Danno cagionato dai vostri animali
Art. 2052 Codice civile (1942)
Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in
uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la
sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso
fortuito.
Cani e Condominio
Art. 1138 Codice civile (1942)
Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve
essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso
delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli
obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del
decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza
stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 e trascritto nel registro
indicato dall’ultimo comma dell’articolo 1129. Esso può essere impugnato
a norma dell’articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti
di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli
articoli 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e
1137.